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Privacy
Legge 31 dicembre 1996,
n. 675
(in Suppl. ordinario n. 3, alla Gazz. Uff. n. 5, 8 gennaio).
- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Art.
1. Finalità e definizioni.
1.
La presente legge garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identità personale; garantisce
altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge
si intende:
a)
Per <<banca
dati>> qualsiasi
complesso di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti, organizzato
secondo una pluralità di criteri determinati tali da
facilitarne il trattamento;
b)
per <<trattamento>>,
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c)
per <<dato
personale>>,
qualunque informazione realtiva a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d)
per <<titolare>>,
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le
decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
e)
per <<responsabile>>,
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali;
f)
per <<interessato>>,
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
g)
per <<comunicazione>>,
il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h)
per <<diffusione>>,
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i)
per <<dato
anonimo>>,
il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l)
per <<blocco>>,
la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni
altra operazione del trattamento;
m)
per <
<Garante>>,
l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30.
Art. 2. Ambito di
applicazione.
1.
La presente legge si applica al
trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio
dello Stato.
Art.
3. Trattamento di dati per fini
esclusivamente personali.
1.
Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non
è soggetto all'applicazione della presente legge,
semprechè i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
2.
Al trattamento di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di
cui all'art. 15, nonchè le disposizioni di cui agli articoli
18 e 36.
Art.
4. Particolari trattamenti
in ambito pubblico.
1. La
presente legge non si applica al
trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge
1º aprile
1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonchè in virtù dell'accordo di adesione alla
Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30
settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'art. 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto
18 giugno 1931, n. 778 e successive modificazioni, o, in base alla
legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia
penale;
d) in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
2.
Ai trattamenti di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17,
18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonchè, fatta eccezione per i
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 34.
Art.
5. Trattamento di dati svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici.
1.
Il trattamento di dati personali
svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
è soggetto alla medesima disciplina prevista per il
trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art.
6. Trattamento di dati detenuti
all'estero.
1. Il
trattamento nel territorio dello
Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle
disposizioni della presente legge.
2.
Se il trattamento di cui al comma 1
consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 28.
Art.
7. Notificazione.
1.
Il titolare che intenda procedere ad
un trattam ento di dati personali soggetto al campo di applicazione
della presente legge è tenuto a darne notificazione al
Garante.
2.
La notificazione è
effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera
raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione,
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonchè dalla durata del trattamento e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta
taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3.
La notificazione è
sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4.
La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei
dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonchè l'eventuale connessione con
altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio
nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione
si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5.
I soggetti tenuti ad iscriversi o che
devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile, nonchè coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettera d), della legge 29
dicembre 1993, n, 580, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di
queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'art. 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli
artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite
delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art.
8. Responsabile.
1. Il
responsabile, se designato, deve
essere nomin ato tra soggetti che per esperienza, capacità
ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2.
Il responsabile procede al
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3.
Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4.
I compiti affidati al responsabile
devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5.
Gli incaricati del trattamento devono
elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile.
Art.
9. Modalità di raccolta e
requisiti dei dati personali.
1.
I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Articolo
10 Art. 10.
Informazioni rese al momento della raccolta.
1. L'interessato
o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente
informati per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1
può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3.
Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1
è data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4.
La disposizione di cui al comma 3 non
si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante,
impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art.
11. Consenso.
1.
Il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici
è ammeso solo con il consenso espresso dall'interessato.
2.
Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3.
Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica
e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'art. 10.
Art.
12. Casi di esclusione del consenso.
1.
Il consenso non è
richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o
di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'art. 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1,
lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non può prestar il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive
modificazioni, o comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
Art.
13. Diritti dell'interessato.
1.
In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art.
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai
numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2.
Per ciascuna richiesta di cui al
comma 1, lettera c), n. 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti
ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5.
Restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limittamente alla fonte della notizia.
Art.
14. Limiti all'esercizio dei diritti.
1.
I diritti di cui all'art. 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei
trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172 e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'art. 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico, diverso
dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria
e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonchè la tutela della
loro stabilità;
e) ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h).
2.
Nei casi di cui al comma 1 il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 31,
comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all'art. 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l'attuazione.
Art.
15. Sicurezza dei dati.
1.
I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei
dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso, non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le
misure minime di sicurezza da
adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma
1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante.
3.
Le misure di sicurezza di cui al
comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4.
Le misure di sicurezza relative ai
dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b),
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art.
16. Cessazione del trattamento dei
dati.
1.
In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2.
I dati possono essere: a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un
trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i
dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e
non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3.
La cessione dei dati in violazione di
quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di
legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla
ed è punita ai sensi dell'art. 39, comma 1.
Art.
17. Limiti
all'utilizzabilità di dati personali.
1.
Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo
o la personalità dell'interessato.
2.
L'interessato può opporsi
ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di
una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dalla legge.
Art.
18. Danni cagionati per effetto del
trattamento di dati personali.
1.
Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.
Art.
19. Incaricati del trattamento.
1.
Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per
iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal
responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art.
20. Requisiti per la comunicazione e
la diffusione dei dati.
1. La
comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono
ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la
loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del
diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'art. 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui
alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente
necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonchè tra
società controllate e società collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'art.
7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per
le quali i dati sono stati raccolti.
2.
Alla comunicazione e alla diffusione
dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art. 27.
Art.
21. Divieto di comunicazione e
diffusione.
1.
Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'art. 7.
2.
Sono altresì vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di
tempo indicato nell'art. 9, comma 1, lettera e).
3.
Il Garante può vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a
categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto
può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi
6 e 7.
4.
La comunicazione e la diffusione dei
dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per
finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti
di dati anonimi; b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'art.
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art.
22. Dati sensibili.
1.
I dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante.
2.
Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi
i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3.
Il trattamento dei dati indicati al
comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite.
4.
I dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a
quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le
misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h).
Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.
Art.
23. Dati inerenti alla salute.
1.
Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se
le medesime finalità riguardano un terzo o la
collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
2.
I dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al
comma 1 è
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità. é vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4.
La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
è vietata,
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
Art.
24. Dati relativi ai provvedimenti
di cui all'art. 686 del codice di procedura penale.
1. Il
trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati
e le precise operazioni autorizzate.
Art.
25. Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista.
1. Salvo che per i dati idonei a
rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è
richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22
è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei
limiti del diritto di cronaca, ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite
previsto per i dati di cui all'art. 24. Nei casi previsti dal presente
comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui
ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza
l'autorizzazione del Garante.
2.
Il Garante promuove, nei modi di cui
all'art. 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del
presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali
misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio
è tenuto a recepire.
3.
Ove entro sei mesi dalla proposta del
Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato
adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso
è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è
efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura
di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera l).
4.
Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono
inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali
diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art.
26. Dati concernenti persone
giuridiche.
1.
Il trattamento nonchè la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti
o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2.
Ai dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni
dell'art. 28.
Art.
27. Trattamento da parte di soggetti
pubblici.
1.
Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2.
La comunicazione e la diffusione a
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa
comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che
vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3.
La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti
pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4.
I criteri di organizzazione delle
amministrazioni pubbliche di cui al'art. 5 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art.
28. Trasferimento di dati personali
all'estero.
1.
Il trasferimento anche temporaneo
fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al
Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione
europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2.
Il trasferimento può
avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione;
il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è
vietato qualora
l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non
assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si
tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello
assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le
modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
4. Il trasferimento è
comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24, in forma scritta; b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o
per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta
di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato; c) sia necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o
con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma
3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti; d)
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento; e) sia
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere; f) sia effettuato
in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) sia
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5.
Contro il divieto di cui al comma 3
del presente articolo può essere proposta opposizione ai
sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
6.
Le disposizioni del presente articolo
non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
7.
La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è
effettuata ai sensi dell'art. 7 ed è annotata in apposita
sezione del registro previsto dall'art. 31, comma 1, lettera a). La
notificazione può essere effettuata con un unico atto
unitamente a quella prevista dall'art. 7.
Art.
29.
Tutela.
1.
I diritti di cui all'art. 13, comma
1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non
può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra
le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2.
Salvi i casi in cui il decorso del
termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano
decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al
responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le
stesse parti e per il medesimo oggetto.
3.
Nel procedimento dinanzi al Garante
il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante
può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4.
Assunte le necessarie informazioni il
Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il
provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti
interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul
ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
5.
Se la particolarità del
caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria
il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti
giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed
è impugnabile unitamente a tale decisione.
6.
Avverso il provvedimento espresso o
il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il
titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
7.
Il tribunale provvede nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in
deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E, e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del
provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8.
Tutte le controversie, ivi comprese
quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22,
comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente
legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9.
Il danno non patrimoniale
è risarcibile anche nei casi di violazione dell'art. 9.
Art. 30.
Istituzione del Garante.
1.
é istituito il Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
2. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3.
Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino
indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle
materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di
entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri
durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per
tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, nè essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i
membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza
assegni ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una
indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate, con il regolamento
di cui all'art. 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte
a carico degli ordinari stanziamenti.
Art.
31.
Compiti del Garante.
1. Il Garante ha il compito di:
a)
istituire e tenere un registro
generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b)
controllare se i trattamenti fono
effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformità alla notificazione;
c)
segnalare ai relativi titolari o
responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d)
ricevere le segnalazioni ed i reclami
degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi
ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi
presentati ai sensi dell'art. 29;
e)
adottare i provvedimenti previsti
dalla legge o dai regolamenti;
f)
vigilare sui casi di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento;
g)
denunciare i fatti configurabili come
reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h)
promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici
di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i)
curare la conoscenza tra il pubblico
delle norme che regolano la materia e delle relative
finalità, nonchè delle misure di sicurezza dei
dati di cui all'art. 15;
l)
vietare, in tutto o in parte, il
trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi
è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
m)
segnalare al Governo
l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n)
predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della
presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o)
curare l'attività di
assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
destinata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13
della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui
trattamenti di cui all'art. 4
e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente
legge.
3.
Il registro di cui al comma 1,
lettera
a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'art.
33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare
la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su
base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
4.
Contro il divieto di cui al comma 1,
lettera l), del presente articolo, può essere proposta
opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
5.
Il Garante e l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro
nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il
presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato
addetto all'altro organo.
6.
Le disposizioni del comma 5 si
applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di
vigilanza competenti per il settore creditizio, per le
attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32.
Accertamenti e controlli.
- 1 -. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
- 2 -. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini
del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati
o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo
controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
- 3 -. Gli accertamenti di cui
al comma 2 sono disposti
previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede
senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato;
le relative modalità di svolgimento sono individuate con il
regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
- 4 -. I soggetti interessati
agli accertamenti sono tenuti a
farli eseguire.
- 5 -. Resta fermo quanto previsto dall'art. 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio
1989, n. 271.
- 6 -. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal
Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art. 10, comma
4, della legge 1º aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'art. 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato.
- 7 -. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificità della
verifica, il membro designato può farsi assistere da
personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi
dell'art. 33, comma 6. Gli atti
e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza
e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 33,
comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle
riunioni del Garante.
Art. 33.
Ufficio del Garante.
- 1 -. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza.
Il relativo contingente
è determinato, in misura non superiore a quarantacinque
unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di
elezione del Garante.
- 2 -. Le spese di
funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il
rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
- 3 -.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonchè quelle dirette a disciplinare la
riscossione dei
diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono altresì previste le norme concernenti il
procedimento dinanzi al Garante di cui all'art.
29, commi da
1 a 5, secondo
modalità tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contradditorio tra le parti interessate, nonchè le norme
volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di
cui all'art. 13,
nonchè della
notificazione di cui all'art. 7,
per via telematica
o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro idoneo sistema. Il
parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento può comunque essere emanato.
- 4 -. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali.
- 5 -. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante
può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le
garanzie previste dalla presente legge, appartenenti
all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti
pubblici convenzionati.
- 6 -. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche
di dati e ad operazioni di trattamento.
Art. 34.
Omessa o infedele notificazione.
- 1 -. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la
notificazione prevista dall'art. 16, comma 1, la pena è
della reclusione sino ad un anno.
Art.
35.
Trattamento illecito di dati personali.
- 1- . Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è
punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
- 2 -. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero
del divieto di cui all'art. 28, comma 3, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
- 3 -. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36.
Omessa
adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati.
- 1 -. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15,
è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto
deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a
due anni.
- 2 -. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si
applica la reclusione fino ad un anno.
Art.
37. Inosservanza dei provvedimenti
del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'art. 22,
comma 2, o dell'art. 29, commi 4 e 5, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
38.
Pena accessoria. 1.
La condanna per uno dei
delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della
sentenza.
Art.
39. Sanzioni amministrative.
- 1 -. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
29, comma 4, e 32, comma 1,
è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.
- 2 -. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
10 e 23, comma 2,
è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
- 3 -. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689 e
successive
modificazioni.
Art.
40.
Comunicazioni al Garante.
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria
in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla
legge 23 dicembre 1993, n. 547,
è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art.
41.
Disposizioni transitorie.
- 1 - . Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13
e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta
salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e
alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.
- 2 -. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di
entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi
a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono
essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 33,
comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24,
entro il 31 gennaio 1998.
- 3 -.
Le misure minime di sicurezza di cui all'art.
15, comma 2,
devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono
essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di
cui all'art. 15, comma 1.
- 4 -.
Le misure di cui all'art. 15, comma 3,
devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
- 5 -. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art.
22, comma 3,
ad opera di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, e all'art. 24, possono essere proseguiti
anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa
comunicazione al Garante.
- 6 -.
In sede di prima applicazione della presente
legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui
all'art. 29.
- 7 -. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art.
42.
Modifiche a disposizioni vigenti.
1.
L'art. 10 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
<<Art. 10 (Controlli)>>.
1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati è
esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri oggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le
informazioni conservati negli
archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo
comma dell'art. 7, fermo
restando quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale.
Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e
delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità procedente ne dà notizia al Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
3. La
persona alla quale si riferiscono i
dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del
primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la
loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla
richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere
gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile>>.
- 2 -. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, è sostituito dal seguente: <<1.
é istituita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del
presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione>>.
- 3 - . Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è sostituito dal seguente: <<1.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il
relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle
carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti
dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento
può comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle
relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come
determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento
previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998>>.
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole:<<Garante
per la protezione dei dati>>
sono sostituite dalle seguenti: <<Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali>>.
Art.
43. Abrogazioni.
- 1 -. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'art. 8 ed il quarto comma dell'art. 9 della legge 1º
aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'art. 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato art. 8 della
legge n. 121 del 1981.
- 2 -. Restano ferme le
disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300 e successive modificazioni, nonchè, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135 e
successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, nonchè le
vigenti norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano
altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento
di taluni dati personali.
- 3 -. Per i trattamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed
informazioni di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della legge
1º aprile 1981, n. 121.
Art. 44.
Copertura
finanziaria.
- 1 -. All'onere derivante
dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045
milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il
1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni,
l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
- 2 -. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45. Entrata in vigore.
- 1 -.
La presente legge entra in vigore centoventi
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i
trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 1998.
Fermo restando quanto
previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388,
la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai
trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui
all'art. 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del
Garante.Autorizzazione n. 6/1997 del garante della privacy
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