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Consulenti e Investigatori

Il Consulente Tecnico

Il consulente tecnico è un importante ausiliario del difensore attivo che utilizza la metodologia delle indagini difensive.

Il difensore ricorrerà al consulente tecnico ogni qual volta si renderà necessario acquisire pareri su discipline specifiche come ad esempio la medicina legale, la grafologia, la criminologia, etc...

L'attività dell'indagine difensiva ha la sua centralità nella fase procedimentale delle indagini preliminari e quindi la consulenza tecnica sarà il più delle volte espletata in questa fase antecedente alla fase processuale.

Il difensore potrà utilizzare poi la consulenza anche nella fase processuale in sede di udienza preliminare o in dibattimento per sollecitare ad esempio che venga disposta una perizia. All'udienza preliminare il difensore potrà richiedere incidente probatorio per l'espletamento di perizia (art. 192 lettera f c.p.p.) nel caso in cui se espletata in dibattito determinasse una sospensione di 60 giorni.
In sede dibattimentale potrà essere sollecitata la perizia sulla base delle argomentazioni proposte dal consulente tecnico sia per tramite del difensore sia mediante i pareri proposti al giudice dal consulente tecnico stesso. In dibattimento la perizia viene disposta ai sensi dell'art. 508 c.p.p. .

La presente sezione dedicata al consulente tecnico sarà continuamente aggiornata e verrà sviluppata in termini tali da consentire ai consulenti tecnici di comprendere il ruolo di ausiliario che assumono nel processo penale accusatorio e di conoscere appieno i loro spazi operativi nell'ambito dell'indagine difensiva.

In sostanza si cercherà di preparare sotto il profilo teorico pratico questo ausiliario ad interagire con il difensore attivo nella difesa penale.


L'Investigatore privato

Gli investigatori privati devono finalmente vedersi riconoscere il ruolo di soggetto processuale che il legislatore ha indicato nel codice di procedura penale fin dal 24 ottobre 1989. E' mancato, purtroppo, anche l'impegno degli avvocati penalisti che non hanno facilitato l'ingresso di questo professionista, nelle aule di Tribunale, preferendo aspettare i risultati dell'indagine pubblica, piuttosto che compiere essi stessi le investigazioni e sotto la loro direzione con l'ausilio, nei casi più complessi, di questa importante figura professionale. Con il nuovo codice di rito, di ispirazione accusatoria, l'investigatore privato è diventato un indispensabile ausiliario del difensore per una concreta attuazione del diritto alla ricerca delle prove da contrapporre agli elementi probatori raccolti dalla pubblica accusa: il fondamentale diritto, cioè, di difendersi provando, in forza del quale il difensore ha la facoltà di utilizzare investigatori privati - quali "agenti di polizia privata" - per individuare elementi probatori favorevoli al proprio assistito. A riprova dell'esistenza della necessità per il difensore di avvalersi dell'opera di collaboratori tecnicamente preparati, la Commissione parlamentare aveva proposto, in sede di legge delega all'emanazione del nuovo codice di procedura penale, di consentire al difensore di dare incarico ad organi di polizia di svolgere indagini nell'interesse dell'imputato con l'obbligo di mantenere il segreto sui risultati anche nei confronti del pubblico ministero, riferendogli le risultanze soltanto alla fine delle indagini. I commissari erano consapevoli che quanto si veniva a prospettare postulava una normativa di carattere organico - strutturale che disciplinasse le modalità di accesso e soprattutto l'organo di polizia giudiziaria al quale si potesse accedere. Tale proposta, che, di conseguenza, avrebbe introdotto nel nostro ordinamento la facoltà per il privato di avere poteri gerarchici su dipendenti dello Stato, è comunque sintomatica della necessità di un ausilio di carattere tecnico alla attività investigativa del difensore. Ora, con la legge sulle investigazioni difensive del 7 dicembre 2000, n° 397, entrata in vigore in data 18.01.2001, l'investigatore privato assume un importanza ancora più notevole, ottenendo finalmente quel riconoscimento normativo, che gli spettava, di figura professionale di utilissimo supporto al difensore nella ricerca di elementi difensivi.







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