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Consulenti e
Investigatori
Il
Consulente Tecnico
Il consulente tecnico è un importante ausiliario del
difensore attivo che utilizza la metodologia delle indagini difensive.
Il difensore ricorrerà al consulente tecnico ogni qual volta
si renderà necessario acquisire pareri su discipline
specifiche come ad esempio la medicina legale, la grafologia, la
criminologia, etc...
L'attività dell'indagine difensiva ha la sua
centralità nella fase procedimentale delle indagini
preliminari e quindi la consulenza tecnica sarà il
più delle volte espletata in questa fase antecedente alla
fase processuale.
Il difensore potrà utilizzare poi la consulenza anche nella
fase processuale in sede di udienza preliminare o in dibattimento per
sollecitare ad esempio che venga disposta una perizia. All'udienza
preliminare il difensore potrà richiedere incidente
probatorio per l'espletamento di perizia (art. 192 lettera f c.p.p.)
nel caso in cui se espletata in dibattito determinasse una sospensione
di 60 giorni.
In sede dibattimentale potrà essere sollecitata la perizia
sulla base delle argomentazioni proposte dal consulente tecnico sia per
tramite del difensore sia mediante i pareri proposti al giudice dal
consulente tecnico stesso. In dibattimento la perizia viene disposta ai
sensi dell'art. 508 c.p.p. .
La presente sezione dedicata al consulente tecnico sarà
continuamente aggiornata e verrà sviluppata in termini tali
da consentire ai consulenti tecnici di comprendere il ruolo di
ausiliario che assumono nel processo penale accusatorio e di conoscere
appieno i loro spazi operativi nell'ambito dell'indagine difensiva.
In sostanza si cercherà di preparare sotto il profilo
teorico pratico questo ausiliario ad interagire con il difensore attivo
nella difesa penale.
L'Investigatore
privato
Gli investigatori privati devono finalmente vedersi riconoscere il
ruolo di soggetto processuale che il legislatore ha indicato nel codice
di procedura penale fin dal 24 ottobre 1989. E' mancato, purtroppo,
anche l'impegno degli avvocati penalisti che non hanno facilitato
l'ingresso di questo professionista, nelle aule di Tribunale,
preferendo aspettare i risultati dell'indagine pubblica, piuttosto che
compiere essi stessi le investigazioni e sotto la loro direzione con
l'ausilio, nei casi più complessi, di questa importante
figura professionale. Con il nuovo codice di rito, di ispirazione
accusatoria, l'investigatore privato è diventato un
indispensabile ausiliario del difensore per una concreta attuazione del
diritto alla ricerca delle prove da contrapporre agli elementi
probatori raccolti dalla pubblica accusa: il fondamentale diritto,
cioè, di difendersi provando, in forza del quale il
difensore ha la facoltà di utilizzare investigatori privati
- quali "agenti di polizia privata" - per individuare elementi
probatori favorevoli al proprio assistito. A riprova dell'esistenza
della necessità per il difensore di avvalersi dell'opera di
collaboratori tecnicamente preparati, la Commissione parlamentare aveva
proposto, in sede di legge delega all'emanazione del nuovo codice di
procedura penale, di consentire al difensore di dare incarico ad organi
di polizia di svolgere indagini nell'interesse dell'imputato con
l'obbligo di mantenere il segreto sui risultati anche nei confronti del
pubblico ministero, riferendogli le risultanze soltanto alla fine delle
indagini. I commissari erano consapevoli che quanto si veniva a
prospettare postulava una normativa di carattere organico - strutturale
che disciplinasse le modalità di accesso e soprattutto
l'organo di polizia giudiziaria al quale si potesse accedere. Tale
proposta, che, di conseguenza, avrebbe introdotto nel nostro
ordinamento la facoltà per il privato di avere poteri
gerarchici su dipendenti dello Stato, è comunque sintomatica
della necessità di un ausilio di carattere tecnico alla
attività investigativa del difensore. Ora, con la legge
sulle investigazioni difensive del 7 dicembre 2000, n° 397,
entrata in vigore in data 18.01.2001, l'investigatore privato assume un
importanza ancora più notevole, ottenendo finalmente quel
riconoscimento normativo, che gli spettava, di figura professionale di
utilissimo supporto al difensore nella ricerca di elementi difensivi.
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