(Testo
approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 16 novembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.2 il 3 gennaio 2001)
Capo I
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE Art. 11. All'articolo
103 del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, le parole: "Presso i
difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a
sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori e gli
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al
procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si
può procedere a sequestro";
b)
al comma 5, dopo le parole: "dei
difensori," sono inserite le seguenti: "degli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei". Art. 2.1.
All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3
è aggiunto il seguente: "3-bis.
Quando il
difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità
giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione
dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia". Art. 3.1.
All'articolo 197, comma 1, lettera d),
del codice
di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché il difensore che abbia svolto attività di
investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione
delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo
391-ter".Art.
4.1. La lettera b)
del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale
è sostituita dalla seguente:
"b)
gli avvocati, gli investigatori privati
autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;". Art. 5.1. All'articolo
233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
"1-bis.
Il giudice, a richiesta del difensore,
può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata
ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad
intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle
ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima
dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è
disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il
decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre
opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo
127.
1-ter.
L'autorità giudiziaria impartisce
le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario
delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone". Art. 6.1.
All'articolo 292, comma 2-ter,
del codice di
procedura penale, le parole: "all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie" sono sostituite dalle
seguenti: "all'articolo 327-bis".Art.
7.1. Dopo
l'articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
"Art. 327-bis. –
(Attività investigativa
del difensore). –
1. Fin dal
momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il
difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per
ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio
assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel
titolo VI-bis
del presente libro.
2.
La facoltà indicata al
comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di
difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale
e per promuovere il giudizio di revisione.
3.
Le attività previste dal
comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal
sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono
necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici".Art. 8.1. Dopo
l'articolo 334 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
"Art. 334-bis. –
(Esclusione dell'obbligo di
denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni
difensiva) – 1. Il
difensore e gli altri soggetti
di cui all'articolo 391-bis
non hanno obbligo di
denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia
nel corso delle attività investigative da essi svolte".Art.
9.1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di
procedura penale è inserito il seguente: "Alle persone
già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono
essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte
date". Art. 10.1. All'articolo 366, comma 1, del codice di procedura
penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel
luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne
copia". 2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale
è sostituito dal seguente:
"2.
Il pubblico ministero, con decreto motivato,
può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti
indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata
nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio
di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta
giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta
ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice,
che provvede ai sensi dell'articolo 127". Art. 11.1. Dopo il titolo VI
del libro quinto del codice di procedura penale è inserito
il seguente:"Titolo VI-bis.
INVESTIGAZIONI DIFENSIVEArt. 391-bis.
– (Colloquio,
ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del
difensore). – 1. Salve
le
incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere
c)
e d),
per
acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati
autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in
grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività
investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene
attraverso un colloquio non documentato.
2.
Il difensore o il sostituto possono
inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione
scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le
modalità previste dall'articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore,
il sostituto, gli
investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le
persone indicate nel comma 1:
a)
della propria qualità e
dello scopo del colloquio;
b)
se intendono semplicemente conferire
ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal
caso, le modalità e la forma di documentazione;
c)
dell'obbligo di dichiarare se sono
sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un
procedimento connesso o per un reato collegato;
d)
della facoltà di non
rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e)
del divieto di rivelare le domande
eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero e le risposte date;
f)
delle responsabilità
penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle
persone già sentite
dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere
richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5.
Per conferire, ricevere dichiarazioni
o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o
imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per
un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore
prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la
persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del
difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un
difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.
6.
Le dichiarazioni ricevute e le
informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai
commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali
disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è
comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere
disciplinare.
7.
Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione
del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo
difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione
penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini
preliminari.
Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.
8.
All'assunzione di informazioni non
possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona
offesa e le altre parti private.
9.
Il difensore o il sostituto
interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non
imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa
renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a
suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate
contro la persona che le ha rese.
10.
Quando la persona in grado di
riferire circostanze utili ai fini dell'attività
investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla
lettera d)
del comma 3, il pubblico ministero, su
richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette
giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei
confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso
procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o
imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste
dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore
che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle
informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni
dell'articolo 362.
11.
Il difensore, in alternativa
all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o
all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di
cui alla lettera d)
del comma 3, anche al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.Art. 391-ter.
– (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni).
– 1. La dichiarazione
di cui al comma 2
dell'articolo 391-bis,
sottoscritta dal dichiarante,
è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che
redige una relazione nella quale sono riportati:
a)
la data in cui ha ricevuto la
dichiarazione;
b)
le proprie generalità e
quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c)
l'attestazione di avere rivolto gli
avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
d)
i fatti sui quali verte la
dichiarazione.
2.
La dichiarazione è
allegata alla relazione.
3. Le
informazioni di cui al comma 2
dell'articolo 391-bis
sono documentate dal difensore
o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione
del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni
contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.Art.
391-quater. –
(Richiesta di documentazione alla
pubblica
amministrazione). – 1. Ai
fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i
documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne
copia a sue spese.
2.
L'istanza deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene
stabilmente.
3. In
caso di rifiuto da parte della
pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli
367 e 368.Art. 391-quinquies.
– (Potere di
segretazione del pubblico ministero). – 1. Se
sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di
indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato,
vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze
oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non
può avere una durata superiore a due mesi.
2. Il
pubblico ministero, nel
comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno
rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità
penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie. Art. 391-sexies.
– (Accesso ai luoghi e documentazione).
–
1. Quando effettuano un accesso
per prendere visione dello
stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro
descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici,
fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari
indicati nell'articolo 391-bis
possono redigere un
verbale nel quale sono riportati:
a)
la data ed il luogo dell'accesso;
b)
le proprie generalità e
quelle delle persone intervenute;
c)
la descrizione dello stato dei luoghi
e delle cose;
d)
l'indicazione degli eventuali rilievi
tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che
fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il
verbale è sottoscritto dalle persone intervenute. Art. 391-septies.
– (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico).
– 1. Se è
necessario accedere a luoghi
privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di
chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del
difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato
che ne specifica le concrete modalità.
2.
Nel caso di cui al comma 1, la
persona presente è avvertita della facoltà di
farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3.
Non è consentito l'accesso
ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario
accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Art. 391-octies.
– (Fascicolo del difensore). – 1.
Nel
corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il
giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte
privata, il difensore può presentargli direttamente gli
elementi di prova a favore del proprio assistito.
2.
Nel corso delle indagini preliminari
il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale
può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1
direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel
caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è
previsto l'intervento della parte assistita.
3. La
documentazione di cui ai commi 1
e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in
copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che
è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le
indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero
può prendere visione ed estrarre copia prima che venga
adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro
intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo
del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo
433.
4.
Il difensore può, in ogni
caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore
del proprio assistito. Art. 391-nonies.
–
(Attività investigativa preventiva). – 1. L'attività
investigativa prevista dall'articolo 327-bis,
con
esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento
dell'autorità giudiziaria, può essere svolta
anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per
l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2.
Il mandato è rilasciato
con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e
l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce. Art. 391-decies.
(Utilizzazione della documentazione
delle
investigazioni difensive). – 1.
Delle dichiarazioni
inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma
degli articoli 500, 512 e 513.
2.
Fuori del caso in cui è
applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili
compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso
delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è
inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.
3. Quando
si tratta di accertamenti
tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo,
al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà
previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di
atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero,
personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha
facoltà di assistervi.
4. Il
verbale degli accertamenti
compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha
esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli
atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del
difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c)".Art.
12.1. All'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale, il
terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al giorno
dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con
facoltà del difensore di estrarne copia". Art. 13.1.
All'articolo 419, comma 3, del codice di procedura penale, le parole:
"comunicato al pubblico ministero" sono soppresse. Art. 14.1.
L'articolo 430 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 430 –
(Attività integrativa di
indagine del pubblico
ministero e del difensore).
– 1. Successivamente
all'emissione del decreto che
dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai
fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere
attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti
per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del
difensore di questo.
2.
La documentazione relativa
all'attività indicata nel comma 1 è
immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con
facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne
copia". Art. 15.1. All'articolo 431, comma 1, lettera c),
del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "e
dal difensore". Art. 16.1. All'articolo 433, comma 3, del codice di
procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le
seguenti: "ed in quello del difensore". Art. 17.1. All'articolo 495 del
codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
"4-bis.
Nel corso dell'istruzione dibattimentale
ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso
dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta".
Art. 18.1. All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", dai
difensori delle parti private". Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALEArt. 19.1. All'articolo 371-bis
del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano,
nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis,
comma
10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai
fini delle indagini sono richieste dal difensore".Art. 20.1. Dopo
l'articolo 371-bis
del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 371-ter. –
(False dichiarazioni al difensore).
– Nelle ipotesi
previste dall'articolo 391-bis,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi
avvalso della facoltà di cui alla lettera d)
del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false
è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel
corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato
anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a
procedere".Art. 21.1. Dopo l'articolo 379 del codice penale
è inserito il seguente:
"Art. 379-bis. –
(Rivelazione di segreti inerenti a
un procedimento penale). –
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente
notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per
avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso,
è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si
applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso
delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico
ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies
del
codice di procedura penale". Art. 22.1. All'articolo 375 del codice
penale, dopo le parole: "371-bis,"
sono inserite le
seguenti: "371-ter,".
2. All'articolo 376, primo
comma, del codice penale, dopo le parole: "371-bis,"
sono inserite le seguenti: "371-ter,".3.
All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"davanti all'autorità giudiziaria ovvero" sono inserite le
seguenti: "alla persona richie- sta di rilasciare dichiarazioni dal
difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla
persona chiamata" e dopo le parole: "371-bis,"
sono
inserite le seguenti: "371-ter,".
4. All'articolo
384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, dopo le parole: "371-bis,"
sono inserite le seguenti: "371-ter,";
b)
al secondo comma, dopo le parole:
"371-bis,"
sono inserite le seguenti: "371-ter,".Capo
III
NORME DI ATTUAZIONEArt. 23.1. L'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come
modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332,
è abrogato.Art. 24.1. All'articolo 222 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: "nell'articolo
38" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 327-bis
del codice";
b)
il comma 4 è sostituito
dal seguente:
"4. Ai
fini di quanto disposto dall'articolo 103,
commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento
dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo
all'autorità giudiziaria procedente". Art. 25.1. Le
disposizioni regolamentari di cui all'articolo 206 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
modificate conformemente a quanto previsto dalla presente legge.