2.B)
La Costituzione della Repubblica Italiana
(con
la modifica dell'art. 111
Cost. sul cd. Giusto Processo)
art. 24
- Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
art. 111
- La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare
la sua difesa; abbia la
facoltà davanti al giudice
di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
sia assistita da un
interprete se non comprende o
non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base
delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è
sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato e del suo difensore.
La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta
illecita.
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro
le decisioni del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.