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Convenzione
per la salvaguardia dei
Diritti
dell'Uomo
A)
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
libertà fondamentali
(l.
4 agosto 1955, n.848)
art. 6
Diritto ad un processo equo.
Ogni
persona ha diritto che la sua causa
sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole
da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla
legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi
diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni
accusa in materia penale elevata contro di lei.
Il giudizio deve essere pubblico ma
l'ingresso nella sala
d'udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico
durante tutto o parte del processo nell'interesse della
moralità, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale
in una società democratica,
quando lo esigono gli
interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa, o
in quella misura ritenuta strettamente indispensabile dal tribunale,
quando in circostanze speciali la pubblicità potesse ledere
gli interessi della giustizia.
Ogni persona
accusata di un reato si presume
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
accertata.
Ogni accusato ha
diritto soprattutto a:
a)
essere informato, nel più
breve tempo, in una lingua che comprende ed in maniera dettagliata, del
contenuto dell'accusa elevata contro di lui;
b)
disporre del tempo e della
possibilità necessari a preparare la difesa;
c)
difendersi personalmente o con
l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha mezzi di pagare
un difensore, per poter essere assistito gratuitamente da un avvocato
di ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d)
interrogare o far interrogare i
testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei
testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico;
e)
farsi assistere gratuitamente da un
interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
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