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Carta
dei Diritti Fondamentali
dell'Unione
Europea
PREAMBOLO
I
popoli europei nel creare tra
loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di
condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del
suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori
indivisibili e universali di dignità umana, di
libertà, di uguaglianza e di solidarietà;
l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto.
Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la
cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e di
questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle
culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità
nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici
poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali
nonché la libertà di stabilimento. A tal fine
è necessario, rendendoli più visibili in una
Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce
dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli
sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma, nel
rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e
dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti
derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli
obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato
sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla
Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i
diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei
diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere
responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure
della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto,
l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi
enunciati qui di seguito.
CAPO
VI GIUSTIZIA
Articolo
47 Diritto a
un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
1. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti
dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste
nel presente articolo.
2. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice
indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha
la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
3. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è
concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo
48 Presunzione di innocenza e
diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la
sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni
imputato.
Articolo 49 Principi della legalità e della
proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o
un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non
costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto
internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena
più grave di quella applicabile al momento in cui il reato
è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del
reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più
lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una
persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui
è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi
generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo
50 Diritto di non essere
giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per
il quale è già stato assolto o condannato
nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente
alla legge.
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