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PROVVEDIMENTO
29 SETTEMBRE 1999
Provvedimento
29 settembre 1999 (in
Gazz. Uff., 2 ottobre, n. 232)
del
Garante per la protezione
dei dati personali.
Autorizzazione n.
6/1999 al trattamento di alcuni
dati sensibili da parte degli investigatori privati.
Preambolo
Il Garante: In
data odierna, con la
partecipazione del prof.
Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello,
vicepresidente, del prof. Ugo
De Siervo e
dell'ing. Claudio Manganelli,
componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Vista la
legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive
modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare,
l'art. 22, comma 1,
della citata legge n. 675/1996, il
quale individua come <<sensibili>> i dati personali idonei a rivelare
l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed
enti pubblici economici è permesso, di regola, solo previa
autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto
degli interessati (art.
22, comma 1, legge n. 675/ 1996);
Considerato che una speciale disposizione (art.
22, comma 4, legge n.
675/1996)
permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale senza il consenso degli interessati, quando il
trattamento autorizzato dal Garante è necessario per
svolgere una
investigazione nell'ambito di un procedimento penale (articoli 190 del
codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione) o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di
rango pari a quello dell'interessato;
Vista
l'autorizzazione del Garante adottata il 30
settembre 1998 relativa al trattamento di alcuni dati sensibili da
parte degli investigatori privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il 1º ottobre 1998 e avente
efficacia fino al 30 settembre 1999;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali
numeri 6/1997 e 6/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per
prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli
interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di
tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria
richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali
anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che
la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di
titolari, nonchè di assicurare una migliore
funzionalità dell'Ufficio del Garante
e di
armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla
luce dell'esperienza maturata; Considerato che il Garante ha rilasciato
un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale (n.
2/1999, rilasciata
il 29 settembre 1999), anche in
riferimento alle predette
finalità di ordine giudiziario;
Considerato che
numerosi trattamenti aventi tali
finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori
privati, e che è pertanto opportuno integrare le
prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/1999 mediante un ulteriore
provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico
contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le
prescrizioni da impartire alla categoria;
Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie
le considerazioni già espresse con l'autorizzazione n.
2/1999 per ciò che riguarda la natura provvisoria delle
autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la
determinazione delle relative prescrizioni; Considerato che ulteriori
misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della
sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta
che il Garante è in procinto di promuovere
(art.
22, comma 4, legge n. 675/1996);
Visto l'art. 35 della legge n.
675/1996 che
sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente
autorizzazione; Visto il regolamento recante norme sulle misure minime
di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge
n.
675/1996 e adottato con decreto
del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Visti
gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
Articolo 1
Autorizza gli
investigatori privati a trattare i
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo
le prescrizioni di seguito indicate.
Allegato 1
1) Ambito di applicazione e
finalità del
trattamento.
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti,
alle associazioni e agli organismi che esercitano
un'attività di investigazione privata autorizzata con
licenza prefettizia (art.
134 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni).
Il trattamento può essere effettuato unicamente:
a)
per permettere a chi conferisce uno
specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un
proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si
riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o un
altro diritto fondamentale ed inviolabile;
b)
su incarico di un difensore
nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare
elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini
dell'esercizio del diritto alla prova
(articoli 190
del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione).
Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello
svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per
l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:
a)
nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione
n. 1/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);
b)
relativamente ai dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione
generale n. 2/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);
c)
da parte degli organismi di tipo
associativo e delle fondazioni (autorizzazione
generale n. 3/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);
d)
da parte dei liberi professionisti
iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i
relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione
generale n. 4/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);
e)
relativamente ai dati di carattere
giudiziario (autorizzazione
generale n. 7/1999,
rilasciata il 29 settembre 1999).
2) Categorie di
dati e interessati ai quali i dati
si riferiscono.
Il trattamento
può riguardare i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora
ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici
incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle
finalità di cui al punto.
1)
I dati devono essere pertinenti e non
eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.
3)
Modalità
di
trattamento. Gli investigatori privati non possono intraprendere di
propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla
base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un
difensore, per le esclusive finalità di cui al punto
1).
L'atto di incarico deve menzionare
in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede
giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione
è collegata, nonchè i principali elementi di
fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro
cui questa deve essere conclusa. I dati devono essere registrati ed
elaborati mediante logiche e forme di organizzazione strettamente
correlate alle finalità di cui al punto
1).
L'interessato o la persona presso la
quale
sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'art. 10, comma
1, della legge n. 675/1996,
ponendo in particolare
evidenza l'identità e la qualità professionale
dell'investigatore, nonchè la natura facoltativa del
conferimento dei dati.
Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è
necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto
(articoli 10, commi
3 e 4 e 22, comma 4, legge n.
675/1996),
solo se i dati sono trattati per un
periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il
diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive,
oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non
incompatibili con quelle precedentemente perseguite.
Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere
informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al
fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova. L'investigatore privato deve
eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può
avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto
del conferimento dell'incarico.
Nel caso in cui si
avvalga di collaboratori
interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in
conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della
legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza
almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e
delle istruzioni impartite.
Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente
pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Per quanto non
previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere
effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute
nell'autorizzazione generale n. 2/1999, in particolare per
ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai
dati genetici.
Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un
apposito codice di deontologia e di buona condotta, che il Garante
è in procinto di promuovere ai sensi degli articoli
22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996.
4)
Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e), della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere
verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la
stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle
finalità perseguite e all'incarico conferito. Una volta
conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento
deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata
comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.
La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione
è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio
in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se
stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da
parte dell'investigatore privato.
5)
Comunicazione
e diffusione dei dati.
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha
conferito l'incarico. I dati non possono essere comunicati ad un altro
investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato
nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria
per lo svolgimento dei compiti affidati. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute possono essere diffusi solo se è necessario
per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza
delle norme che regolano la materia. I dati relativi alla vita sessuale
non possono essere diffusi.
6) Richieste
di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento,
devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità
alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro
accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da
situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
7)
Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento,
ovvero dalla normativa comunitaria (anteporre
<<normativa
comunitaria>>),
che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati
personali e, in particolare: a) dagli articoli 4 (impianti
e
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei
lavoratori) e 8
(indagini sulle opinioni del
lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale) della
legge 20 maggio 1970, n. 300; b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in
materia di sieropositività e di infezione da HIV; c) dalle
norme
processuali o volte a prevenire discriminazioni; d) dall'art. 734-bis
del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle
generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di
violenza
sessuale. Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17
e 28 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1999 concernenti i requisiti dei dati personali, la
sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire
il profilo o la personalità degli interessati,
nonchè il trasferimento
all'estero dei dati. Restano fermi, in particolare, gli obblighi
previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso di
strumenti o
apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore
o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del
contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni
telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti. Resta ferma la
facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati
per
l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede
giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un
procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica
anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una
autorità
giudiziaria o a terzi, semprechè i dati non siano destinati
ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 della legge n.
675/1996).
8) Efficacia
temporale. La presente
autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1º ottobre 1999,
fino al 30 settembre 2000.
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