I. Le regole generali
Art.
1 – Valori e principi fondamentali
Nella
vita sociale il magistrato si comporta con dignità,
correttezza, sensibilità all’interesse pubblico.
Nello
svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale
il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di
indipendenza e di imparzialità.
Art. 2 –
Rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia
Nei
rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato
tiene un comportamento disponibile e rispettoso della
personalità e della dignità altrui e respinge
ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad
influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della
giustizia.
Nelle relazioni sociali ed
istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di
trarne vantaggi personali.
Art. 3 –
Doveri di operosità e di aggiornamento professionale
Il
magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.
Conserva
ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi
nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei
settori in cui svolge la propria attività.
Art.
4 – Modalità di impiego delle risorse
dell’amministrazione
Il
magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse
d’ufficio siano impiegati secondo la loro destinazione
istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva
utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza del
servizio giudiziario.
Art. 5 – Informazioni di ufficio. Divieto
di utilizzazione a fini non istituzionali.
Il
magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone
per ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni
confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni
dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di essi.
Art.
6 – Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
comunicazione di massa
Nei
contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il
magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti
alla propria attività di ufficio.
Quando
non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni
conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire
notizie sull’attività giudiziaria, al fine di
garantire la corretta informazione dei cittadini e
l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare
l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione
o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o
privilegiati.
Fermo
il principio di piena libertà di manifestazione del
pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi
di comunicazione di massa.
Art.
7 – Adesione ad associazioni
Il
magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione
di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena
trasparenza sulla partecipazione degli associati.
II. Indipendenza,
imparzialità, correttezza
Art.
8 – L’indipendenza del magistrato
Il
magistrato garantisce e difende l’indipendente esercizio
delle proprie funzioni e mantiene una immagine di
imparzialità e di indipendenza.
Evita
qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici
che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o
comunque appannarne l’immagine.
Non
accetta incarichi né espleta attività che
ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che
per la natura, la fonte e le modalità del conferimento,
possano comunque condizionarne l’indipendenza.
Art.
9 – L’imparzialità del magistrato
Il
magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza
discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di
razza, di religione.
Nell’esercizio
delle funzioni opera per rendere effettivo il valore
dell’imparzialità impegnandosi a superare i
pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e
valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione
delle norme.
Assicura
che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di
imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine
valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile
astensione per gravi ragioni di opportunità.
Art.
10 – Obblighi di correttezza del magistrato
Il
magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.
Il
magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di
sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire
impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che
altri lo facciano in suo favore.
Il
magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad
esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni,
trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.
Si
comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti
formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno
svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di
tutti i collaboratori.
III.
La condotta
nell’esercizio delle funzioni
Art.
11 – La condotta nel processo
Nell’esercizio
delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere
alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle
altre attività di ufficio, evitando inutili disagi ai
cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente
necessario.
Svolge il proprio ruolo con
pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari
dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo
assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.
Cura di raggiungere,
nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le
parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in
questione la libertà e la reputazione delle persone.
Art.
12 – La condotta del giudice
Il giudice garantisce alle
parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio
ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.
Si comporta sempre con
riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio,
nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei
giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui
opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie
convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento
professionale e personale. Nel redigere la motivazione dei
provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione,
elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e
gli argomenti prospettati dalle parti. Non sollecita né
riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati. Nelle
motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione
dell’udienza evita di pronunciarsi su fatti o persone
estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o
valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati
o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai
fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.
Art.
13 – La condotta del pubblico ministero
Il pubblico ministero si
comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.
Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità
acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato
e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio
dell’indagato o dell’imputato.
Evita di esprimere
valutazioni sulle persone delle parti e dei testi, che non sia
conferenti rispetto alla decisione del giudice e si astiene da critiche
o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei
difensori.
Non chiede al giudice
anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via
informale conoscenze sul processo in corso.
Art.
14 – I doveri del dirigenti
Il magistrato dirigenti
dell’ufficio giudiziario cura l’organizzazione e
l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in
modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio
pubblico che l’ufficio deve garantire. Assicura la migliore
collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle
specifiche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce
l’indipendenza dei magistrati e la serenità del
lavoro di tutti gli addetti all’ufficio assicurando
trasparenza ed equanimità nella gestione
dell’ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.
Cura di essere a conoscenza
di ciò che si verifica nell’ambito
dell’ufficio, in modo da poterne assumere la
responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze
provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici
giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i
provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve
essere disponibile in ufficio.
Vigila sul comportamento dei
magistrati e del personale amministrativo intervenendo,
nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti
scorretti.
Redige con
serenità, completezza e oggettività i pareri e le
relazioni sui magistrati dell’ufficio, così
lealmente collaborando con coloro cui è messa la vigilanza
sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M.
Sollecita pareri sulle
questioni dell’ufficio da parte di tutti i magistrati, del
personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati. Cura
l’attuazione del principio del giudice naturale.
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