L'illegittimo diniego della facoltà dell'imputato o dell'indagato di partecipare all'espletamento dell'atto di investigazione difensiva consistente in un accesso a luoghi genera una nullità, per violazione del diritto di difesa, riconducibile all'art. 178, comma 1 lett. e), c.p.p.; tate nullità travolge, in via derivata, il successivo decreto che dispone il giudizio, e comporta la regressione del procedimento alla fase in cui è intervenuta la nullità.

Tribunale Bari, 2 dicembre 2002

De Matteis

Foro it. 2003, II, 205