Non è ravvisabile la scriminante dell'innocuità della falsità riscontrata nel verbale redatto dal difensore - ex art. 391 ter comma 3 c.p.p. - quando l'atto non sia assolutamente privo di ogni valenza ma sia soltanto inficiato da irritualità (nella specie, per mancata attestazione specifica di inviti, avvisi, avvertimenti); irritualità che, rilevata nel processo "de quo", lo renda inutilizzabile nel processo stesso ma non ne esclude la portata probatoria generale quale atto pubblico.

Uff. Indagini preliminari Torino, 19 maggio 2003

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Giur. merito 2004, 1173 nota (CERQUA; PELLACANI)