Nel caso in cui il difensore, nell'assumere informazioni nello svolgimento di indagini investigative, ometta l'avvertimento di cui all'art. 391 bis comma 3 lett. e) c.p.p.,. (divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla p.g. o dal p.m. e le risposte date), ovvero chieda alla persona informata sui fatti notizie sulle risposte date alla polizia giudiziaria o al p.m., in violazione del disposto dall'art. 391 bis comma 4 c.p.p., l'intero atto di investigazione difensiva è inutilizzabile, e tale sanzione è comminata anche in relazione alla violazione di una sola delle disposizioni citate. Inoltre, gli atti vanno obbligatoriamente trasmessi ai titolari dell'azione disciplinare nei confronti del difensore.

Tribunale Bari, 12 marzo 2001

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Giur. merito 2001, 685