11 - Tribunale Bari, 9
ottobre 1995
La nullita' dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale,
prevista dall'art. 292, comma 2 ter, c.p.p. (cosi' come modificato dall'art.
9 l. 8 agosto 1995 n. 332), nonche' dagli art. 292 comma 2, lett. c e
c bis, e 274 c.p.p. (modificati rispettivamente dagli art. 9 e 3 l. n.
332 del 1995) discende soltanto dalla omessa valutazione - che si rifletta
nella motivazione del provvedimento - di tutti gli atti trasmessi al giudice
con la richiesta, ovvero allo stesso prodotti dal difensore a norma dell'art.
38 norme att. c.p.p., e non gia' dalla omessa trasmissione, ad opera del
p.m., di atti in suo possesso ed a favore dell'indagato.
Tribunale Bari, 9 ottobre 1995
Foro it. 1996,II, 434