18 - Tribunale Lecce,
29 settembre 1993
Ai sensi dell'art. 38 att. c.p.p. non deve ritenersi consentita ai difensori
la raccolta diretta delle prove da far valere nel procedimento penale,
ma solo la loro ricerca e individuazione al fine di sollecitare il p.m.
alla raccolta formale, ovvero all'espletamento dell'incidente probatorio,
o, ancora, per poter piu' proficuamente esercitare il diritto alla prova
nell'udienza preliminare e dibattimentale, nel rispetto delle relative
regole di ammissione e di assunzione. (Fattispecie relativa a verbalizzazione
delle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti).
Tribunale Lecce, 29 settembre 1993
Arch. nuova proc. pen. 1993, 746