Il difensore ha il diritto di convocare e farsi dire la verità da una persona estranea al suo rapporto privatistico con il proprio assistito, e redige un verbale che entra negli atti processuali e ha valore di prova al pari degli atti del p.m. Ne consegue che anche il suo verbale delle informazioni documentate è un atto pubblico al pari degli altri verbali del processo e che, limitatamente al momento in cui egli riceve le informazioni e le verbalizza, egli è pubblico ufficiale.

Uff. Indagini preliminari Torino, 26 febbraio 2003

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Cass. pen. 2004, 57 nota (RUGGIERO)