Cassazione civile, sez. I, 23 aprile 2003, n. 6478
Il cosiddetto "amministratore di fatto" di società di capitali, equiparato all'amministratore di diritto soltanto sul piano degli obblighi e delle conseguenti responsabilità, civili e penali, assunti con l'esercizio dell'attività amministrativa, ma assolutamente privo del potere di rappresentanza della società nella procedura di fallimento alla quale questa sia assoggettata, non può vantare i diritti che in tale procedura competono al fallito, compreso quello alla consultazione degli atti del fascicolo processuale; nè è desumibile dall'art. 76 disp. att. c.p.c. o dalla disciplina del fallimento un generale diritto alla consultazione degli atti da parte di soggetti estranei alla procedura - quale è l'amministratore di fatto - potendosi riconoscere a questi ultimi la facoltà di prendere visione dei soli atti destinati alla pubblicazione (sentenze, ordinanze di vendita) o ad essere conoscibili (perizie di stima) o degli atti dei cui effetti i terzi sono destinatari o rispetto ai quali gli stessi vantano un interesse non di mero fatto che li legittima ai reclami ex art. 26 e 36 legge fall.; nè, infine, il diritto di libera consultazione in esame può essere confuso con l'accesso disciplinato dalla l. 7 dicembre 2000 n. 397, sulle indagini difensive in sede penale, trattandosi, in tale ultimo caso, di accesso procedimentalizzato, vincolato a determinate forme, e concettualmente distinto dal predetto diritto di consultazione ai fini della difesa in sede civile. Focante c. Fall. soc. Manifatture Filottrano Giust. civ. Mass. 2003, f. 4 |