È manifestamente inammissibile la q.l.c. degli art. 391 - bis, 391 - ter, 391 - octies e 391 - decies c.p.p. - sollevata in riferimento agli art. 2, 3 e 111 cost. - nella parte in cui tali norme prevedono la possibilità per il difensore di assumere dichiarazioni alle quali è attribuito il medesimo valore di quelle raccolte dal p.m., ma non prescrivono i medesimi "obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova", trattandosi di questione priva del requisito della rilevanza, in quanto il giudice "a quo", quando ha emesso l'ordinanza di rimessione della questione, avendo già respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare, aveva definito la procedura ex art. 299 c.p.p., così esaurendo il proprio potere decisorio.

Corte costituzionale, 20 giugno 2002, n. 264

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Giur. cost. 2002, 1930